Statuto
Approvato dai Consigli d'Istituto delle scuole aderenti all'ASSOCIAZIONE.
Art. 1 - Costituzione, sede, durata, caratteri
[1] Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile è costituita una libera ASSOCIAZIONE fra ISTITUTI e SCUOLE MEDIE SUPERIORI denominata AlmaDiploma.
[2] La sede legale dell' ASSOCIAZIONE si trova presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale A. Meucci in via del Filarete, 17, Firenze.
[3] L' ASSOCIAZIONE è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.
[4] L' ASSOCIAZIONE si connota con i seguenti caratteri distintivi :
- di promozione sociale;
- senza fini di lucro e con divieto di distribuzione degli utili;
- di carattere solidaristico;
- è apolitica, apartitica, aconfessionale;
HA CARATTERE NAZIONALE ed europeo.
Art. 2 - Scopi istituzionali
[1] L' ASSOCIAZIONE AlmaDiploma ha lo scopo di :
Prendere tutte le iniziative atte a favorire l' inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro, avvicinando domanda ed offerta attraverso la diffusione di informazioni; in particolare realizzare una banca dati dei diplomati delle scuole secondarie superiori;
Elaborare le informazioni presenti nella banca dati essenzialmente con lo scopo di valutare l' efficacia interna ed esterna del sistema formativo secondario;
Eseguire indagini sul percorso lavorativo e/o formativo dei diplomati;
Creare l' anagrafe dei diplomati da integrare con le informazioni sulle esperienze lavorative e formative conseguite dopo l' acquisizione del titolo;
Unire le sinergie con banche dati che abbiano obiettivi simili; in particolare operare con AlmaLaurea, che si occupa di inserire i laureati nel mondo del lavoro.
Realizzare attività di formazione esterna generale e di specializzazione nell' ambito di competenza dei soci.
[2] Gli scopi istituzionali dell' ASSOCIAZIONE vengono perseguiti mediante la raccolta e registrazione dei dati degli studenti diplomati allo scopo esclusivo di consentire l' inserimento degli studenti medesimi nel mondo del lavoro.
Gli Associati riconoscono che AlmaDiploma rappresenta il modo privilegiato di diffondere le informazioni relative ai propri diplomati ai fini del loro inserimento nel mondo del lavoro, e si impegnano a non diffondere in forma disaggregata per altra via i dati raccolti tramite il questionario AlmaDiploma, pur restando ogni Istituto associato proprietario dei suddetti dati e libero di elaborarli.
La concessione in uso della documentazione alla banca dati non implica la cessione di alcun diritto di autore o di proprietà dei dati stessi. L' Istituto associato assegna all' ASSOCIAZIONE la responsabilità del trattamento dei dati, raccolti nell' ambito delle iniziative associative, e il compito di stabilire le regole per il loro impiego.
L' Istituto associato si impegna ad utilizzare, in forma elettronica e in forma cartacea, soltanto i dati relativi ai propri studenti. Si impegna, quindi, a non cedere e a non consentire l' uso a terzi dei dati di altri Istituti, né in tutto né in parte, né in forma elettronica, né in forma cartacea, né nel formato originario, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.
Eventuali utilizzazioni dei dati che esulino dalle finalità sopra descritte devono essere previamente concordate tra gli Istituti Associati.
In ogni caso l' ASSOCIAZIONE può elaborare rapporti provinciali, regionali e nazionali relativi agli studenti diplomati.
L' ASSOCIAZIONE per la gestione della banca dati e per l'elaborazione delle informazioni in essa contenute può avvalersi di strutture esterne di qualunque tipo.
Art. 3 - Soci
[1] Può essere socio dell' ASSOCIAZIONE qualunque Istituto o Scuola Media Superiore.
[2] Le persone giuridiche fanno parte dell' ASSOCIAZIONE tramite il loro legale rappresentante, che in caso d' impedimento può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta; in questo caso il delegato assumerà temporaneamente tutti i poteri sociali del delegante. La figura del Presidente non può essere delegata.
[3] Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego. Con la predetta domanda, l'aspirante socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento. Contestualmente alla domanda, l'aspirante socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso. Il mancato versamento della quota associativa annuale, entro il giorno precedente quello fissato per l'Assemblea dei Soci, comporta la decadenza automatica della qualità di socio.
La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. La qualità di Socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione. In caso di decadenza, recesso, esclusione i Soci stessi non possono pretendere alcunché dall' ASSOCIAZIONE né hanno diritto alcuno sul Fondo Associativo.
[4] L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell ASSOCIAZIONE.
Art. 4 - Organi
[1] Sono organi dell' ASSOCIAZIONE:
- l 'Assemblea Generale dei Soci,
- il Presidente dell' Associazione,
- il Consiglio Direttivo,
- il Comitato Tecnico-Esecutivo.
Art. 5 - Assemblea Generale dei Soci
[1] L' Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti all' ASSOCIAZIONE, i quali intervengono per mezzo dei loro legali rappresentanti o dai loro delegati. Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
Art. 6 - Assemblea Ordinaria
[1] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Presidente determina il luogo, l'ora e l'Ordine del Giorno. L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nel Sito Internet dell' ASSOCIAZIONE e comunicato tramite fax o posta elettronica.
[2] L'Assemblea ordinaria:
- esamina e delibera la Relazione del Comitato Direttivo, ivi comprese le linee di sviluppo dell' ASSOCIAZIONE;
- esamina e delibera il Bilancio preventivo e il Rendiconto economico e finanziario;
- esamina e delibera il Regolamento;
- nomina il Presidente dell' ASSOCIAZIONE;
- elegge i membri titolari e supplenti del Consiglio Direttivo;
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
[3] L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' ASSOCIAZIONE, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente.
La funzione di Segretario è svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.
Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto d' intervento e di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
[4] L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci. Trascorsa mezz' ora dall' orario fissato per la prima convocazione l' Assemblea si riterrà validamente costituita, in seconda convocazione, con almeno la presenza di dieci soci o almeno la metà se il numero dei soci è inferiore a venti.
Art. 7 - Assemblea Straordinaria
[1] L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
[2] L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell' ASSOCIAZIONE e sulla devoluzione del Fondo Associativo residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei due terzi di voti.
Art. 8 - Pubblicità degli atti
[1] Nel Sito Internet dell' ASSOCIAZIONE sono pubblicati:
- gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci;
- le Relazioni del Consiglio Direttivo;
- i Rendiconti economici e finanziari;
- i Verbali delle deliberazioni assembleari.
Art. 9 - Presidente
[1] Il Presidente dell' ASSOCIAZIONE è eletto dall'Assemblea, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.
[2] Il Presidente dell' ASSOCIAZIONE presiede, oltre all' Assemblea, sia il Consiglio Direttivo, sia il Comitato Tecnico-Esecutivo.
[3] Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' ASSOCIAZIONE; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vicepresidente.
[4] Il Presidente nomina fra i membri eletti nel Consiglio Direttivo il Vicepresidente, che lo sostituisce in ogni sua funzione, nel caso di sua assenza o impedimento.
[5] Il Presidente può essere retribuito su proposta e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
[1] Il Consiglio Direttivo è composto da:
- il Presidente dell' ASSOCIAZIONE,
- oltre al Presidente un numero pari di membri, eletti dall'Assemblea.
Il numero dei membri, compreso il Presidente, non potrà essere, in ogni caso, superiore a 19.
Nell' ambito del Consiglio Direttivo, il Presidente nomina il Vicepresidente.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili.
[2] L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è svolto a titolo gratuito. Su proposta del Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo può competere il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Con nomina del Presidente, a singoli membri del Consiglio Direttivo possono essere assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti su proposta del Presidente e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
[3] Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ASSOCIAZIONE; determina annualmente l'ammontare della quota associativa a carico dei Soci.
Su proposta del Presidente, stabilisce i compensi ai singoli membri del Consiglio Direttivo per eventuali incarichi operativi specifici. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità statutarie, definisce le linee di sviluppo della ASSOCIAZIONE e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci. Collabora con il Presidente ed il Comitato Tecnico-Esecutivo per la stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede, per ciascun anno sociale, a redigere il Rendiconto economico e finanziario ed a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente per lo meno due volte l' anno, mediante convocazione a mezzo fax, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
[4] Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente procura di sostituirli con i supplenti eletti.
I membri del Consiglio Direttivo nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 11 - Comitato Tecnico - Esecutivo
[1] Il Comitato Tecnico-Esecutivo (in seguito detto CTE) è composto da :
- il Presidente dell' ASSOCIAZIONE,
- il Vicepresidente dell' ASSOCIAZIONE,
- due membri, proposti e nominati di diritto esclusivo dai Soci Fondatori,
- e un numero di membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del dell' ASSOCIAZIONE.
I membri del CTE, tranne il Presidente ed il Vice Presidente, possono essere scelti anche al di fuori dei rappresentanti legali degli Istituti Associati.
Se non motivato esplicitamente dal Presidente al Consiglio Direttivo, il numero dei membri non dovrebbe essere superiore alla metà dei membri eletti nel Consiglio Direttivo e, in ogni caso, mai superiore a un numero complessivo di dieci membri.
I membri del CTE restano in carica per tre anni sociali e sono rinominabili.
[2] L'incarico di membro del CTE è un incarico operativo che può essere retribuito, su proposta del Presidente e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
[3] Il CTE collabora con il Presidente in tutte le sue attività, compresa la stesura degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Amministra il patrimonio dell' ASSOCIAZIONE e provvede alla gestione economico-finanziaria. Assume tutte le decisioni necessarie per il funzionamento dell' ASSOCIAZIONE. Accetta donazioni. Gestisce i rapporti con gli Istituti associati e con le eventuali strutture esterne a cui siano stati delegati compiti di natura tecnica, necessari al perseguimento delle finalità dell' ASSOCIAZIONE.
[4] Il CTE nomina, al suo interno, il Direttore Tecnico che gestisce i rapporti con gli Istituti Associati e tutti gli aspetti organizzativi necessari a garantire la funzionalità tecnica dell' ASSOCIAZIONE.
[5] Il CTE risiede nella sede operativa dell' ASSOCIAZIONE.
Art. 12 - Mezzi finanziari e risorse economiche
[1] I mezzi finanziari e le risorse economiche dell' ASSOCIAZIONE possono derivare da:
- il versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci;
- contributi pubblici e privati da parte di Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche, nonché privati, interessati al conseguimento delle finalità di cui all art. 2;
- donazioni ed eredità;
- prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci e di terzi;
- proventi derivanti da iniziative promozionali.
Art. 13 - Fondo Associativo
[1] Le entrate indicate all'articolo precedente, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo Associativo, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ASSOCIAZIONE stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo Associativo né pretenderne quota in caso di decadenza, recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.
Art. 14 - Divieti
[1] Durante la vita dell' ASSOCIAZIONE è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 15 - Regolamento
[1] Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento della ASSOCIAZIONE. Il testo del Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Art. 16 - Rapporto fra le fonti giuridiche
[1] Il Regolamento non può essere in contrasto con le norme contenute nello Statuto. Le singole delibere, emanate dall' Assemblea e dal Consiglio Direttivo, contrarie a norme contenute nel Regolamento e nello Statuto, sono nulle. Il Presidente è tenuto a verificare il rispetto formale e sostanziale di tale principio gerarchico.
Art. 17 - Anno sociale
[1] L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. - 18 Scioglimento
[1] Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell' ASSOCIAZIONE, l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo Associativo residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
[2] In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell' ASSOCIAZIONE ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 19 - Norme transitorie
[1] Il primo Anno sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita la ASSOCIAZIONE e termina il 31 dicembre successivo.
[2] Il primo Consiglio Direttivo è legalmente costituito da tutti i Soci fondatori ed il primo CTE è costituito dal Presidente dal Vice Presidente e da un membro scelto anche al di fuori dei rappresentanti legali degli Istituti Associati. I primi organi dell' ASSOCIAZIONE sono nominati in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.
[3] Il primo Presidente ed il primo Consiglio Direttivo rimangono in carica fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla costituzione della ASSOCIAZIONE.







